Art. 4.
(Tessera personale).

      1. Al cittadino affetto da talassemia, da drepanocitosi o da altre forme combinate di emoglobinopatie genetiche è rilasciata dal centro di cui all'articolo 3 una tessera personale che attesta l'esistenza della patologia.
      2. Il modello della tessera personale deve corrispondere alle indicazioni stabilite con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. La tessera personale, nella forma più adeguata per una lettura anche automatizzata, deve riportare dettagliatamente la patologia di base, le eventuali patologie connesse e le complicanze correlate.
      4. La certificazione contenuta nella tessera personale, attestante la sussistenza della patologia, ha efficacia probatoria nei confronti di ogni altro ente, organo o commissione operante nel territorio dello Stato.
      5. In sede di prima attuazione della presente legge la tessera personale è sostituita da una certificazione rilasciata da un centro di talassemia o da un servizio o un centro di day-hospital già esistente o istituito ai sensi dell'articolo 5.